Statuto

Statuto Unione ExAllievi ed ExAllieve Istituto Valsalice

Art. 1 – Denominazione
È costituita, con durata illimitata, l’associazione denominata “Unione ExAllievi ed ExAllieve Istituto Valsalice”.

Art. 2 – Sede
L’associazione ha sede in Torino, viale Thovez 37.

Art. 3 – Norme applicabili
L’associazione è disciplinata dalle norme del presente Statuto, per quanto compatibili con quelle contenute nello Statuto dell’Associazione ExAllievi Don Bosco – Federazione ICP, vigente, nonché da quelle contenute nel Regolamento della Federazione Italiana ExAllievi ed ExAllieve di Don Bosco, in seguito indicato come “Regolamento Nazionale”.
Per quanto non previsto sono applicabili le disposizioni del Capo III del titolo II del libro I del Codice Civile.

Art. 4 – Struttura associativa
L’associazione Unione ExAllievi ed ExAllieve Istituto Valsalice è parte integrante delle Federazione Italiana ExAllievi ed ExAllieve di Don Bosco, così come previsto dal relativo regolamento Nazionale, nonché della Federazione Ispettoriale Circoscrizione Piemonte e Valle d’Aosta.
L’associazione riconosce e applica le disposizioni contenute nel Regolamento Nazionale, in particolare quelle contenute nel Capitolo rubricato Unioni, che qui si hanno per integralmente trascritte.
Riconosce e applica altresì le norme generali del medesimo Regolamento Nazionale concernenti l’incompatibilità delle cariche, la durata delle cariche, la sostituzione di incarico, l’anno sociale e il tesseramento.

Art. 5 – Finalità
L’associazione non ha scopo di lucro e il servizio prestato dai soci è gratuito.
L’associazione si prefigge di accompagnare i propri soci nel processo di crescita personale e comunitario, perseguendo i seguenti scopi:
a) servire la persona umana, tutelandone la dignità e le sue propensioni religiose, culturali, sociali e politiche;
b) difendere i valori della famiglia e tutelare la vita;
c) attuare esperienze di formazione permanente tra exAllievi/e di Don Bosco, favorendone il volontariato e l’impegno missionario;
d) promuovere l’associazione presso exAllievi/e dell’Istituto Valsalice, riservando a essi/e particolari occasioni d’incontro;
e) collegare e animare exAllievi/e dell’Istituto Valsalice, promuovendo e attuando in proprio l’organizzazione di manifestazioni, attività religiose, sociali, culturali e ricreative, anche rivolte a terzi, nonché intraprendere ogni attività di volontariato rispondente alle finalità associative, ivi compresa l’attività editoriale senza scopo di lucro e la pubblicazione e diffusione di periodici di carattere religioso, sociale e culturale ai soli fini di cui al presente articolo.

Art. 6 – Soci
Soci dell’associazione sono gli exAllievi e le exAllieve dell’Istituto Valsalice che richiedono alla Presidenza l’ammissione all’associazione e che versano annualmente la quota sociale.
Perde la qualità di socio l’exAllievo o l’exAllieva che non provvede al pagamento della quota sociale entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno.

Art. 7 – Organi sociali. Assemblea dei soci
L’assemblea dei soci è presieduta dal Presidente.
L’assemblea si riunisce, in via ordinaria, due volte nell’anno sociale: la prima volta per la programmazione , la seconda per la verifica e, in via straordinaria, su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti. La riunione dell’assemblea è valida, in prima convocazione, quando sono presenti la metà più uno dei soci; in seconda convocazione l’assemblea è validamente riunita qualunque sia il numero dei soci presenti. Le delibere sono prese a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
I soci impossibilitati a partecipare possono farsi rappresentare da altro socio munito di delega scritta. Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe.
L’assemblea delibera sulle relazioni del Presidente, sulle attività sociali e sui rendimenti economici; elegge, alla scadenza, i componenti il Comitato di presidenza e i revisori dei conti.

Art. 8 – Organi sociali: Comitato di Presidenza
L’associazione è amministrata dal Comitato di Presidenza.
Il Comitato di Presidenza elegge al proprio interno, a maggioranza assoluta, il Presidente, il Vice Presidente Vicario e il Vice Presidente Giovani. Nomina, su proposta del Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Non è ammessa la votazione per delega. Il Delegato è un salesiano nominato dal Superiore salesiano competente.
Per la validità delle riunioni è necessaria la metà più uno dei componenti. Le delibere sono prese a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente. È ammessa la delega scritta ad altro componente il Comitato di Presidenza. Tale Comitato dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili. In caso di dimissioni subentra il primo dei non eletti.
Al Comitato di Presidenza sono attribuiti tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli riservati all’Assemblea, ex articolo 7 del presente Statuto.

Art. 9 – Organi sociali: Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante dell’associazione.
Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
Cura l’ordinaria amministrazione dell’associazione e la rappresenta nei rapporti con la Federazione Ispettoriale, con la Federazione Nazionale e con i terzi.
Esplica altresì tutti i compiti indicati nel Regolamento Nazionale.
In caso di impedimento è sostituito dal Vice Presidente Vicario.

Art. 10 – Organi sociali: Collegio dei Revisori dei Conti
I Revisori dei Conti, eletti dall’Assemblea, sono in numero di tre effettivi e uno supplente.
Essi controllano la regolarità delle eventuali scritture contabili.
Durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 11 – Patrimonio
Il Patrimonio dell’Associazione è così costituito:
a) libere offerte dei soci e di tutti gli exAllievi e le exAllieve dell’Istituto Valsalice;
b) beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione;
c) fondi di riserva costituiti con l’eventuale eccedenza di esercizio;
d) eredità, legati, donazioni, erogazioni, offerte e ogni altra forma di conferimento di beni a titolo di liberalità o per la copertura totale o parziale delle spese gestionali o delle iniziative promosse dall’associazione, ivi compresi i contributi raccolti in occasione dell’organizzazione di attività e di pubblicazione di periodici dell’associazione e destinati alla copertura dei relativi costi.

Art. 12 – Interpretazione e clausola arbitrale
L’interpretazione del presente Statuto spetta al Comitato di Presidenza.
Ogni controversia tra i soci e gli organi dell’associazione sarà risolta dal Direttore dell’Istituto Valsalice come amichevole compositore, senza formalità.

Art. 13 – Deposito dello Statuto e registrazione
Il presente Statuto, sottoscritto in originale dal Presidente e dal Segretario, è depositato presso la sede dell’associazione, in Torino, viale Thovez 37.

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